CINBO - Regolamento di amministrazione e Contabilità

Art. 28 - Consegnatario dei beni mobili

I beni mobili sono affidati al consegnatario con apposito verbale.

L’incarico di consegnatario dei beni mobili può essere rinnovato, consecutivamente, una sola volta alla stessa persona. Nell’affidamento dell’incarico è necessario indicare la figura del sostituto nei casi di impedimento o di assenza del consegnatario.

La consegna dei beni avviene previa materiale ricognizione dei beni stessi.

Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili, alla loro rivalutazione, nonché al rinnovo degli inventari.

L’operazione di ricognizione materiale dei beni, preordinata alla procedura di rinnovo inventariale, è svolta da una Commissione all’uopo nominata, di cui può far parte, eventualmente, anche il consegnatario.