CINBO - Statuto

Art. 15 - Scioglimento del Consorzio

E' ammesso il recesso di ciascuna Università previa disdetta da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.

In caso di disavanzi che potrebbero minare il patrimonio del Consorzio, il Consiglio Direttivo deve deliberare lo scioglimento dello stesso.

Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti alle Università costituenti il Consorzio proporzionalmente al loro apporto effettivo.