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| Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Bio-Oncologia |
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Statuto
Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Bio-Oncologia
Il Consorzio Interuniversitario Nazionale per Il Consorzio ha sede in Chieti, Via Colle dell'Ara, presso il Ce.Si ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Art 2 - UNIVERSITA’ CONSORZIATE Fanno parte del Consorzio: a) le Università che lo hanno promosso; b) ogni altra Università italiana o straniera che ne faccia domanda previa deliberazione del Consiglio Direttivo che nel decidere terrà conto sia delle attività esistenti che di quelle in progettazione. Ogni Università consorziata ha diritto ad un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo. Art.3 - ATTIVITA' DEL CONSORZIO Ai sensi degli artt. 60 e 61 del R.D. 31 agosto 1933 n. 1952 e con riferimento al D.P.R. 1 luglio 1980 n.382, alla Legge 9 dicembre 1985 n.705 e successive ed integrazioni, al fine di realizzare il proprio oggetto il Consorzio: 1. Procede alle costituzione ed alla gestione in proprio di Sezione e di Laboratori di ricerca avanzata e, previ atti convenzionali, costituisce Unità di ricerca presso le Università, gli Istituti Universitari, gli Enti pubblici e provati di ricerca; 2. Promuovere lo sviluppo della collaborazione scientifica tra le Università consorziate ed altri organismi pubblici e privati di ricerca, nazionali ed internazionali, che operano nel campo della Bioncologia; 3. Mette a disposizione delle Università partecipanti quelle attrezzature e laboratori che possano costituire supporti per l'attività del Dottorato di Ricerca e nella preparazione di esperti ricercatori di base; 4. Promuove ed incoraggia, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca, la preparazione di esperti sia di base che negli sviluppi tecnologici e nelle applicazioni della Bioncologia; 5. Avvia le azioni di trasferimento dei risultati della ricerca nazionale ed internazionali in questo campo all'ambiente applicativo e industriale; 6. Cura, in collaborazione con il mondo industriale, la realizzazione di prodotti finiti e di tecnologie avanzate; 7. Esegue studi e ricerche su commissioni di Amministrazioni statali, Enti pubblici e privati, e fornisce ai medesimi pareri e mezzi di supporto relativi a problemi nel settore della Bioncologia. Al fine di realizzare i propri scopi il Consorzio potrà stipulare convenzioni con le Università, il C.N.R. e con altri Enti pubblici o privati o Fondazioni o Società nazionali ed internazionali, che operano in settori interessanti l'attività del Consorzio. Potrà altresì prendere parte allo studio, alla realizzazione e gestione di iniziative scientifiche nell'ambito di progetti e di accordi di collaborazione internazionale.
Le Università di cui all'art.1 del presente statuto contribuiscono alla costituzione del Consorzio con la somma di L. 10.000.000 (diecimilioni) che dovrà essere versata entro sei mesi dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo. Ogni altra Università che, ai sensi dell'art.2 comma b, entri a far parte del Consorzio é tenuta al versamento di una quota da stabilirsi di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Art. 5 - FINANZIAMENTI Per il perseguimento dei propri scopi il Consorzio si avvale: 1. Dei contributi erogati per le attività del Consorzio dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, da altre Amministrazioni Statali e da Enti pubblici o privati italiani o stranieri; 2. Di eventuali fondi erogati dalle Università consorziate e dai fondi di pertinenza delle Università stesse erogati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con modalità stabilite per convenzione tra le Università medesime ai sensi dell'art. 12 legge 705 del 9 dicembre 1985; 3. Dei contributi erogati, in relazione ad accordi internazionali, dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, da altre Amministrazioni statali, da Enti pubblici o da privati; 4. Di finanziamento o contributi da vari Enti e/o soggetti con i quali collabora nell'ambito del perseguimento del proprio oggetto consortile. Art. 6 - ORGANI Sono Organi del Consorzio: 1. Il Consiglio Direttivo 2. Il Consiglio Scientifico 3. Il Direttore 4. Il Vice-Direttore 5. Il Direttore Scientifico 6. 7. Il Collegio dei Revisori dei Conti Art.7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Governo del Consorzio è affidato al Consiglio Direttivo composto da: a) un rappresentante di ciascuna delle Università consorziate, scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i professori di ruolo esperti nel campo di attività del Consorzio; b) un rappresentante designato da Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Il Consiglio Direttivo è nominato per un triennio con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ed elegge nella sua prima seduta il Direttore tra i Professori di ruolo facente parte del Consiglio Direttivo e rappresentanti delle Università partecipanti al Consorzio. Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti a parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo: 1. Elegge il Direttore dei Consorzio, il Vice Direttore e il Direttore Scientifico; 2. Delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo; 3. Delibera in materia di convenzioni e contratti; 4. Approva ed adotta i regolamenti di attuazione del presente statuto; 5. Delibera su tutte le questioni riguardanti l'Amministrazione del Consorzio; 6. Delibera in merito alle modifiche statutarie con almeno tre quarti dei componenti il Consiglio stesso; 7. Può delegare talune delle proprie attribuzioni di ordinaria amministrazione al Direttore e alla Giunta Amministrativa, prefissandone i termini e le modalità, così come per il Vice-Direttore. Art. 8 - IL CONSIGLIO SCIENTIFICO Il Consiglio Scientifico è composto dal Direttore Scientifico, che lo presiede, dai Direttori delle Unità di Ricerca e dei Laboratori, delle Sezioni del Consorzio, eletti su collegio unico come da regolamento stesso nonché esperti del settore, anche di nazionalità straniera. Esso costituisce l'organo di consulenza scientifica dei Consorzio stesso. Art.9 - IL DIRETTORE DEL CONSORZIO IL VICE-DIRETTORE ED IL DIRETTORE SCIENTIFICO Il Direttore del Consorzio è eletto per un triennio dal Consiglio Direttivo nel proprio seno; egli non è rieleggibile consecutivamente per più di una volta. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio Direttivo, la giunta Amministrativa ed ha la firma e la rappresentanza legale del Consorzio. A tal fine esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta, stipula le convenzioni ed i contratti in nome e per conto del Consorzio, assicura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti di esecuzione, sovraintende alle attività e alla amministrazione del Consorzio stesso. In caso di suo impedimento o assenza le sue funzioni sono svolte dal Vice-Direttore. Il Vice-Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo nel seno, dura in carica un triennio ed è rieleggibile per non più di una volta. Il Direttore Scientifico convoca e presiede il Consiglio Scientifico; elabora i piani pluriennali di attività; dirige, supervisiona e coordina in modo autonomo l'attività tecnica e scientifica del Consorzio; nomina i Direttori delle Unità di Ricerca, sezioni e laboratori secondo le norme dell'ordinamento dei servizi di cui al successivo art. 16; è nominato dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità del Direttore tra i membri del Consiglio Direttivo e Scientifico, dura in carica un quinquennio ed è rieleggibile. Art. 10 - GIUNTA AMMINISTRATIVA La giunta amministrativa del Consorzio è composta dal Direttore, che la presiede, dal Vice- Direttore e dal Direttore Scientifico.
1. Predispone gli atti del Consiglio Direttivo; 2. Adotta, in caso di urgenza o necessità, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo salvo ratifica nella prima adunanza successiva del Consiglio stesso; 3. Adotta i provvedimenti ad essa delegati dal Consiglio Direttivo. Art. 11 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI La revisione della gestione amministrativo-contabile del Consiglio è effettuata da un Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per un triennio. Il collegio è composto: 1. Da un revisore effettivo che ne assume la presidenza e un supplente, designati dal Ministero del Tesoro; 2. Da due revisori effettivi ed uno supplente designati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Amministrativa. Le norme per il funzionamento dei Collegio sono stabilite nel regolamento di amministrazione e contabilità del Consorzio di cui al successivo art. 16. Art. 12 - GESTIONE FINANZIARIA L'attività del Consorzio sarà organizzata sulla base dei programmi pluriennali di attività. L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo delibera entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio di previsione predisposto dal Direttore del Consorzio contenente tra l'altro la relazione sulle attività svolte nell'esercizio immediatamente scaduto. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono inviati nei 15 giorni successivi al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e alle Università consorziate per conoscenza. Art. 13 - IL PERSONALE La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Consorzio sono stabiliti in apposito regolamento approvato ed adottato dal Consiglio Direttivo ed inviato per opportuna conoscenza al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Detto regolamento sarà predisposto tenuto conto, ove possibile, della disciplina economica e giuridica del corrispondente personale universitario. In relazione a particolari esigenze della ricerca e per l'esecuzione di specifici programmi di ricerca, il Consiglio potrà procedere all'assunzione, mediante contratti a termine, di personale, anche di cittadinanza straniera di alta qualificazione scientifica o tecnica, secondo le norme del regolamento di cui al precedente comma. Il Consorzio ha una durata iniziale di 10 (dieci) anni che è prorogata automaticamente di anno in anno. E' ammesso il recesso di ciascuno degli enti previa disdetta da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario. ART. 13 BIS - ADESIONE AL CINBO Al CINBO possono aderire docenti e ricercatori di ruolo di università italiane e straniere, nonché altro personale non strutturato che svolge attività nell’area della Bio-Oncologia. L'adesione viene deliberata dalla Giunta Amministrativa sulla base della valutazione dell'attività scientifica, come desunto dalla qualità e quantità delle pubblicazioni. Le modalità di adesione al CINBO sono stabilite da apposito regolamento: “Regolamento di adesione”. Art. 15 - SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti alle Università costituenti il Consorzio proporzionalmente al loro apporto effettivo. Art. 16 - REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE Entro sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio Direttivo, saranno adottati i regolamenti di attuazione del presente Statuto. In particolare: 1. Il regolamento organico e del personale e l'ordinamento dei servizi; 2. Il regolamento di amministrazione e contabilità; 3. Il regolamento di funzionamento degli organi; 4. Il regolamento di adesione.
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