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Regolamenti



Regolamento del Personale


Titolo I

Art. 1 – Personale Dipendente

Per l’assolvimento dei propri fini istituzionali il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Bio-Oncologia (CINBO), in seguito denominato CINBO, si avvale anche di personale dipendente, secondo quanto stabilito nell’art. 2 del presente “regolamento organico del personale” approvato in data 2 marzo 2007 dal Consiglio Direttivo. Il CINBO che opera come struttura promozionale organizzativa ed operativa nel campo della ricerca scientifica e tecnologica ed in quello della formazione e divulgazione, si affianca alle Università e, con la struttura ed il personale delle stesse, realizza i propri obbiettivi.

1. Il personale dipendente del CINBO è costituito dal:

a. Personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b. Personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato;

c. Personale assunto con contratto a tempo parziale;

d. Personale impiegato con contratto a progetto.

Art. 2 – Stato giuridico e trattamento economico

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del CINBO vengono regolati dal presente regolamento nel quadro dei contratti collettivi nazionale di lavoro dei singoli comparti.

Art. 3 – Il contratto individuale di lavoro

1. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da un contratto individuale predisposto secondo le norme del presente regolamento, le disposizioni di Legge e le normative comunitarie.

2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, devono essere indicati:

a. tipologia del rapporto di lavoro;

b. data di inizio del rapporto di lavoro;

c. livello e profilo di assunzione, corrispondenti mansioni e livello retribuitivo iniziale;

d. durata del periodo di prova;

e. sede e articolazione dell’orario di lavoro;

f. termine finale nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato;

g. dati relativi al progetto.

3. Al momento dell'attivazione del contratto individuale di lavoro il dipendente è informato sulle linee di impostazione generale dell'Ente ed è tenuto a non svolgere attività in conflitto con quelle del CINBO.

4. In materia di incompatibilità e di cumulo degli impieghi si osservano le disposizioni vigenti in materia e quelle specificate al momento della stipulazione del contratto da parte del Consiglio Direttivo.

5. Il personale dipendente è tenuto a mantenere il segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del suo lavoro.

6. In materia di responsabilità dei dipendenti, per danni arrecati al CINBO o a terzi si applicano le disposizioni di Legge vigenti.

7. Il CINBO potrà provvedere, in aggiunta a quanto previsto per Legge, nel momento dell'assunzione di ciascun dipendente ad attivare idonea polizza assicurativa per infortuni professionali ed extra professionali valida per tutti i locali, i laboratori, i mezzi utilizzati dal Consorzio.

Art. 4 - Livelli e profili professionali

In relazione al personale adibito alle attività di ricerca e/o amministrazione vengono adottati i seguenti livelli e profili professionali:
 
Livelli Profili Professionali Area Amministrativa Profili Professionali Area Tecnica Profili Professionali Area di Ricerca
I Livello-Dirigenza     Dirigente di ricerca
II Livello-Dirigenza     Coordinatore di ricerca
III Livello-Dirigenza Dirigente ammin.vo   Ricercatore
IV Livello Funzionario ammin.vo Collaboratore tecnico Collaboratore di ricerca
V Livello Collaboratore amm.vo Collaboratore tecnico Collaboratore di ricerca
VI Livello Collaboratore amm.vo Collaboratore tecnico Collaboratore di ricerca
VII Livello Operatore amm.vo Operatore tecnico  
VIII Livello Operatore amm.vo Ausil./Operat. tecnico  
IX Livello Ausil./Oper. Amm.vo Ausiliario tecnico  
X Livello Ausiliario amm.vo Ausiliario tecnico  

Cui corrispondono le seguenti funzioni:

Area di ricerca
 
I livello - Dirigente di ricerca

Capacità acquisita e comprovata da elementi oggettivi nel determinare avanzamenti di particolare originalità, significato e valore nazionale e internazionale nel settore prevalente della ricerca. Titolo di studio italiano richiesto o equivalente al livello europeo: diploma di laurea più adeguata esperienza direzionale nel settore della ricerca da almeno 10 anni, conoscenza di più lingue straniere tra cui l'inglese.

II livello - Coordinatore di ricerca

Capacità acquisita e comprovata da elementi oggettivi, nel determinare  autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze nel settore preminente di attività. Titolo di studio italiano richiesto o equivalente a livello europeo: diploma di laurea più adeguata esperienza professionale di coordinamento nel settore della ricerca da almeno cinque anni e conoscenza almeno della lingua inglese.

III livello – Ricercatore

Attitudine comprovata da elementi oggettivi, a determinare avanzamenti nelle conoscenze nello specifico settore di ricerca. Titolo di studio italiano richiesto o equivalente a livello europea: diploma di laurea nonché adeguata esperienza nel settore della ricerca acquisita dopo almeno tre anni di attività post laurea (borse di studio, dottorati di ricerca o da altri canali equivalenti di formazione) nella quale siano stati assunti ruoli di coordinamento di risorse umane, finanziarie e strumentali. Conoscenza almeno della lingua inglese.

IV livello – Collaboratore di ricerca

Autonomia organizzativa in rapporto a programmi sperimentali di ricerca con funzione di coordinamento delle professionalitàattinenti lo stesso profilo. Svolgimento di attività di ricerca che richiedano l'uso di apparecchiature particolarmente complesse con funzioni che prevedano la scelta delle tecniche da utilizzare. Utilizzo con autonomia di strumenti, tecniche e procedure necessario al conseguimento degli obiettivi prefissati. Titolo di studio italiano richiesto o equivalente a livello europeo: diploma di laurea; esperienza professionale nello stesso settore per almeno tre anni. Conoscenza almeno della lingua inglese

V livello – Collaboratore di ricerca

Svolge funzioni di collaborazione nelle attività di ricerca che richiedano idonea capacità professionale e specifica competenza in tecniche e analisi di procedure, nella vigilanza e nel controllo di procedimenti di ricerca. Ha in particolare compiti di collaborazione neiprogrammi di didattica e di ricerca,anche conla predisposizione di schemi operativi e/o organizzativi. Titolo di studio italiano richiesto o equivalente a livello europeo: diploma di laurea oppure diploma universitario nonché conoscenza almeno della lingua inglese

VI livello - Collaboratore di ricerca

Addetto ad attività di ricerca che richiedono la valutazione di merito, nell'ambito di procedure concordate, per la corretta esecuzione di progetti di ricerca e programmi definiti. Può assumere compiti di supporto alle esperienze didattiche e di ricerca. Titolo di studio italiano richiesto o equivalente a livello europeo: diploma universitario. Conoscenza della lingua inglese.

Area tecnica

IV livello - Collaboratore tecnico

Addetto ad attività tecnica in programmi di ricerca con utilizzo in piena autonomia di strumenti, tecniche e procedure necessarie al conseguimento degli obbiettivi prefissati. Svolge funzioni dì coordinamento delle professionalità attinenti lo stesso profilo. Svolge attività di prova e collaudo per l'uso di apparecchiature particolarmente complesse e sì occupa della scelta delle tecniche da utilizzare, anche esprimendo proposte atte a migliorarle, della elaborazione dei dati e della loro interpretazione. Titolo di studio italiano richiesto o equivalente a livello europeo: diploma di laurea più esperienza di coordinamento nel campo di almeno 3 anni. Conoscenza veicolare almeno della lingua inglese.

V livello - Collaboratore tecnico

Svolge funzioni tecniche di collaborazione che richiedono idonea capacità professionale e specifica competenza in tecniche e analisi di procedure, nella vigilanza e controllo di procedimenti tecnici. Ha in particolare compiti di collaborazione tecnica nei programmi di didattica e di ricerca, anche con la predisposizione di schemi operativi e/o organizzativi.

Appartengono a questo profilo:

· i tecnici che hanno la responsabilità dell'utilizzazione dì apparecchiature che richiedono tirocinio e qualificazione in dipendenza della complessitàdel loro funzionamento o uso;

· i tecnici che abbiano acquisito buone competenze e sviluppato particolari tecniche in settori peculiari della didattica e della ricerca;

· i tecnici che, sulla base di progetti complessi, sono addetti alla costruzione, montaggio messa a punto, collaudo non convenzionale di gruppi o apparecchiature e impiantì meccanici, elettrotecnici, chimici, ecc., con autonomia decisionale nell'ambito dell'esecuzione dei lavori affidati.
Titolo di studio italiano richiesto o equivalente a livello europeo: diploma di laurea oppure diploma universitario nonché esperienza professionale nello stesso settore per almeno cinque anni. Conoscenza veicolare almeno della lingua inglese.

VI livello - Collaboratore tecnico


Addetto a mansioni tecniche specializzate che richiedono la valutazione di merito, nell’ambito di procedure concordate, per la corretta esecuzione di programmi definiti. E’ responsabile, relativamente alte procedure definite, di controlli, verifiche, analisi e misure previste, in rapporto alla specifica competenza, nel settore e nelle attività a cui è adibito.
Titolo di studio italiano richiesto o equivalente a livello europeo: diploma universitario. Conoscenza veicolare della lingua inglese.

VII – VIIIlivello - Operatore tecnico

Svolge le attività proprie della qualificazione di mestiere posseduta ed assiste le professionalità superiori eseguendo le operazioni indicategli.
Esegue operazioni dì lavoro tecnico - manuali con l'installazione, manutenzione, conduzione e riparazione impianti, macchine, manufatti, strumenti ed apparecchiature, controllandone lo stato di efficienza ed assicurandone la regolare funzionalità.
Sono previsti due livelli professionali in corrispondenza ad una maggiore capacità professionale da collocare nell'ambito del lavoro svolto nei laboratori.
Titolo di studio italiano richiesto o equivalente a livello europeo (VII livello): diploma di istituzione Secondaria di II grado.
Titolo di studio italiano richiesto o equivalente a livello europeo (VIII livello): diploma di istituzione Secondaria di I grado.

VIII – IX – Xlivello - Ausiliario tecnico

Addetto ai lavori prevalentemente esecutivi mediante l’utilizzo di attrezzature e strumenti di semplice uso, ivi compresa la loro manutenzione ordinaria. Sfera di autonomia e grado di responsabilità limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Sono previsti tre livelli professionali in corrispondenza ad una maggiore capacità professionale da collocare nell'ambito del lavoro svolto nei laboratori del CINBO.
Titolo di studio italiano richiesto o equivalente a livello europeo (VIII livello): diploma di istituzione Secondaria di II grado.
Titolo di studio italiano richiesto o equivalente a livello europeo (IX, X livello): assolvimento dell’obbligo scolastico.

Area amministrativa

III livello - Dirigente amministrativo

Autonomia organizzativa e gestionale, in rapporto alla struttura cui è preposto, con assunzione di dirette ed effettive responsabilità, esplicata anche con la firma di atti amministrativi espressivi del controllo della legittimità degli stessi, propedeutica di corretto svolgimento dell'iter prescritto per la loro efficacia.Con espressa delega, in settori dettagliatamente individuati, può essergli conferito potere di rappresentanza del Consorzio nei confronti di soggetti terzi. Partecipa alle riunioni degli Organi del Consorzio con funzione di segretario.
Titolo di studio italiano richiesto o equivalente a livello europeo: diploma di laurea oltreché esperienza professionale di almeno otto anni nel settore amministrativo con ruolo direzionale di almeno 3 anni. Conoscenza almeno della lingua inglese.

IV livello - Funzionario amministrativo

Nell'ambito di indirizzi generali in materia amministrativa, economica, finanziaria, promozionale, attua i programmi finalizzati al raggiungimento degli obbiettivi, svolge attività di studio e diprogrammazione anche dirette alla organizzazione, razionalizzazione delle procedure e delle nuove tecniche e metodologie di lavoro, assicurandone, con piena autonomia, anche l'attuazione. Provvede direttamente alla redazione e sottoscrizione di atti e provvedimenti di natura amministrativa, contabile e finanziaria civilistica/fiscale attribuiti alla sua specifica competenza, ovvero alla predisposizione di quelli di competenza dei livelli superiori. Svolge attività di collaborazione direttiva e cura la formazione del personale eventualmente assegnatogli. Svolge la funzione di segretario di comitati, commissioni e simili. Nell'ambito dell'attività di programmazione, pianificazione e controllo cura la raccolta delle informazioninecessarie per l'analisi del lavoro,l'applicazione deimetodi di misurazione e degli "standards" di produttività, verifìcando altresì i risultati ed i costi dei piani dì intervento provvedendo alla redazione dei consuntivi di gestione. Rilascia copie, estratti e certificati nell'ambito della propria attribuzione.

Oltre alle mansioni giài ndicate il funzionario di amministrazione di IV livello professionale può essere preposto a strutture organizzative anche a rilevanza esterna non attribuibili ai Dirigente, quali, adottare, ove previsto dalle funzioni attribuite al settore, documenti ed atti di natura vincolataprevisti da procedure predeterminate aventi anche rilevanza esterna, sostituire il Dirigente in 
caso diassenza o impedimento.

Il funzionario del Vl livello professionale svolge mansioni che comportino capacità di valutazione per l'adozione delle procedure amministrative e, nell'ambito delle proprie attribuzioni, rilascia copie di estratti e certificati.
Titolo di studio italiano richiesto o equivalente a livello europeo: diploma di laurea oltreché esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore amministrativo di cui 2 anni almeno con funzioni di coordinamento alle dirette dipendenze della direzione. Conoscenza di almeno la lingua inglese.

V livello – Collaboratore amministrativo

Collabora alla predisposizione degli atti amministrativi per i quali sono richieste conoscenze specifiche e d'esperienza per l'espletamento completo del lavoro affidategli. Esegue direttamente procedure complesse, in particolare quelle che sono soggette a frequente variabilità e/o trasmette le opportune istruzioni per la loro corretta esecuzione ed è responsabile di fronte ai superiori degli atti istruttori assegnati. Collabora alla predisposizione degli atti contabili, fiscali, finanziari (rendicontazioni) e di bilancio per i quali sono richieste conoscenze specifiche ed esperienza.
Titolo di studio italiano richiesto o equivalente a livello europeo: diploma di laurea oppure diploma universitario nonché esperienza professionale dì almeno cinque anni nel settore amministrativo. Conoscenza della lingua inglese.

VI livello - Collaboratore amministrativo e responsabile di Segreteria.

Collaboratore amministrativo

Svolge attività di istruttoria e di revisione di atti, provvedimenti e documenti di natura contabile-finanziaria, comportante anche l'applicazione di norme civilistiche e fiscali, avvalendosi all'occorrenza di procedure e strumenti informatici nell'ambito di istruzioni ed elaborazioni da parte di appartenenti alle qualifiche superiori. Cura la tenutadiregistri, libri contabili e documenti specifici del settore di appartenenza.

Responsabile di Segreteria

Svolge attività di istruttoria e di revisione di atti/provvedimenti e documenti di natura disegreteriagenerale, comportante anche l'applicazione di norme regolamentari anche a rilevanza esterna, avvalendosi all'occorrenza di procedure e strumenti informatici nell'ambito di istruzioni ed elaborazioni da parte di appartenenti alle qualifiche superiori. Cura la tenuta di archivi e del protocollo, registri, data base, libri sociali e documenti specifici del settore di appartenenza. Cura le relazioni con l'esterno del Consorzio per gli atti strettamente connessi alte proprie mansioni o per atti a esso delegati.
Titolo di studio italiano richiesto o equivalente a livello europeo: diploma universitario oppure diploma di istruzione secondaria di secondo grado nonché esperienza professionaledialmenotreanni nelsettoreamministrativoodisegreteria. Conoscenza della lingua inglese.

VII livello – Operatore amministrativo e di segreteria

Addetto a compiti di preparazione degli atti di compilazione delle pratiche relative all'amministrazione ed alta contabilità ed alla segreteria, secondo le indicazioni fornite dai superiori. Può avere assegnati compiti di pronta cassa, di compilazione dì lettere, predisposizione degli appuntamenti, delle convocazioni degli organi collegiali. Può assumere la responsabilità dell'archivio dei singoli servizi.
Titolo di studio italiano richiesto o equivalente a livello europeo: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

VIII – IX livello - Operatore amministrativo e di segreteria

Addetto a compiti esecutivi di carattere amministrativo, contabile e di segreteria, nell'ambito di istruzioni dettagliate, che esegue anche mediante uso di PC. Provvede a tutte le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, preparazione e spedizione di corrispondenza. Seleziona e smista i messaggi in arrivo e in partenza. All'operatore amministrativo di VIII livello è riconosciuta una maggiore capacità professionale da collocare nell'ambito dell'organizzazione del lavoro. Titolo di studio italiano richiesto o equivalente a livello europeo (VIII livello): diploma di istruzione secondaria di primo grado.
Titolo di studio italiano richiesto o equivalente a livello europeo (IX livello): diploma di istruzione secondaria di primo grado.

IX - X livello - Ausiliario amministrativo e di segreteria

Provvede all'apertura, areazione e chiusura degli uffici, dei parcheggi e dei locali curandone il mantenimento dell'ordine, la custodia e la buona conservazione dì opere, beni ed impianti. Regola e vigila sull'accesso del pubblico e provvede, ove previsto, all'identificazione ed al controllo di documenti e di ricevute di pagamento. Può utilizzare autoveicoli di proprietà del Consorzio con mansioni di autista, svolgendo funzioni altresì di custode, dì responsabile della manutenzione e pulizia; cura la redazione e la conservazione dei documenti dì viaggio anche comprovanti gli oneri di utilizzo degli autoveicoli stessi. Provvede al prelievo, alla sistemazione e consegna dei materiali e dei fascicoli. Regola il servizio di anticamera. All'ausiliario di amministrazione di IX livello, inoltre,può essere attribuita una più ampia sfera di autonomia nell'ambito delle istruzioni di carattere generale ricevute nonché il coordinamento e la supervisione dell'attività dei singoli ausiliari o di gruppi di ausiliari di livello inferiore.
Titolo di studio italiano richiesto  equivalente al livello europeo: assolvimento dell'obbligo scolastico.

Art. 5 - Retribuzione

5a) La retribuzione del personale adibito alle attività di ricerca e/o di amministrazione sono così determinate:

1. Le retribuzioni per il personale assunto nel I-II e III livello dirigenziale sono determinate dal Consiglio Direttivo o, qualora delegata, dalla Giunta Amministrativa ai sensi della normativa vigente prevedendo altresì che il trattamento economico sia correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità.

2. La retribuzione del personale dipendente del CINBO dal IV al X livello si compone delle seguenti voci:

Trattamento fondamentale

Stipendio tabellare di base comprensivo dell'Indennità Integrativa Speciale (I.I.S,)

Trattamento accessorio

a) Tredicesima mensilità
b) Indennità di valorizzazione professionale
c) Compensi per il lavoro straordinario
d) Indennità di responsabilità
e) Premio per la qualità delle prestazioni individuali
f) Ogni altro elemento retributivo previsto dalla Legge o dal CCNL di riferimento.

Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della Legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.

3. La tredicesima mensilità sarà calcolata sulla base della retribuzione mensile piena e cioè conteggiata considerando lo stipendio tabellare di base, l'indennità integrativa speciale ed il trattamento accessorio di cui al punto b).

4. L'indennità di valorizzazione professionale è una indennità accessoria ad personam annua, lorda, di importo variabile, eventualmente attribuita dal Consiglio Direttivo nella fase iniziale di costituzione del rapporto di lavoro, sulla base del 
curriculum presentato, dal livello di specializzazione dai compiti affidati e dalle caratteristiche innovative della professionalità richiesta.

5. L'indennità di responsabilità è attribuita, a discrezione, dal Consiglio Direttivosulla base di criteri preordinati per l'esercizio di compiti che comportino specifiche responsabilità anche dì natura professionale, ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonché la reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi.

6. Il premio per la qualità delle prestazioni individuali viene deciso annualmente a posteriori ed è attribuito dal Consiglio Direttivo. Tale premio è finalizzato a premiare la qualità del lavoro individuale rispetto agli obbiettivi di efficienza e di efficacia del CINBO. Viene corrisposta su base annua nel mese di giugno.

Per tutto quanto attiene i compensi per lavoro straordinario, ferie, permessi, aspettativa, assenze per malattia, trattamento di fine rapporto, si fa riferimento alla normativa di Legge in vigore ed ai CCNL di riferimento.
 

Titolo II


Art. 6 - Personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato


L'assunzione del personale con contratto a tempo indeterminato avviene, per il livello e il profilo professionale individuato dal presente regolamento, su delibera del Consiglio Direttivo del Consorzio CINBO. A tale scopo è facoltà dell'Ente procedere con le seguenti modalità:

A) per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta;
B) per chiamata nominativa.

Art. 7 - Assunzione tramite selezione

1. La selezione si svolge con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, la tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento.

2. I requisiti per la partecipazione alla selezione sono stabiliti di volta in volta dal Consiglio Direttivo a seconda delle esigenze.

Sono requisiti fondamentali:

a) non avere riportato condanne penali passate in giudicato;

b) idoneità fisica e attitudine al servizio da prestare;

c) non esclusione dell'elettorato politico attivo e non destituzione o dispensa dal  servizio presso una Pubblica Amministrazione per incapacità;

d) titolo di studio od altre caratteristiche peculiari stabilite per ciascun profilo secondo quanto previsto dall'art. 4;

3. In relazione alle caratteristiche delle attività lavorative che saranno svolte presso il CINBO possono essere richiesti i titoli di specializzazione o qualificazione professionale aggiuntivi da stabilirsi di volta in volta all'atto della deliberazione del Consiglio Direttivo.

4. Il Consiglio Direttivo delibera i bandi per la selezione per l'ammissione all'impiego specificamente per ciascun profilo e per ciascun livello, in relazione alle esigenze dei diversi settori di attività.

5. Nella delibera di cui al comma 4 devono essere indicati il numero dei posti oggetto della selezione, i titoli di studio e gli eventuali titoli dispecializzazione o di qualificazione richiesti, il tipo ed il numero delle prove e le rispettive materie di esame, l'eventuale corso di formazione professionale necessario, il tipo ed il numero delle prove attitudinali, la composizione delle commissioni esaminatrici e i punteggi relativi a ciascuna prova.

6. I requisiti prescritti perl'ammissione alta selezione devonoessere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.

7. Per quanto attiene alle modalità di svolgimento della selezione sarà nominatauna commissione giudicatrice la cui composizione sarà decisa dal Consiglio Direttivo.

8. I bandi di selezione sono emanati dal Presidente del CINBO che provvede a darne adeguata pubblicità come stabilito in fase di delibera.

9. In ciascun bando di selezione di norma dovranno essere indicati:

a. Il numero dei posti e dei rispettivi profili e livelli e il conseguente trattamento economico;

b. I requisiti generali d'ammissione e le eventuali deroghe;

c. Il grado ed il tipo di titolo di studio e gli eventuali titoli dispecializzazione o di qualificazione professionale;

d. Il tipo e il numero delle prove di selezione;

e. La sede di lavoro di prima assegnazione;

f. I documenti prescritti;

g. I termini di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione e dei documenti prescritti in essi compreso l'attestazione delle attività pregresse;

h. Ogni altra prescrizione ritenuta opportuna.

Art. 8 - Assunzione tramite chiamata nominativa

1. Il Consiglio Direttivo può assumere direttamente il personale ritenuto idoneo a svolgere determinate mansioni presso il CINBO tramite chiamata nominativa nello spirito di quanto specificato all'art. 1.

2. Le modalità di assunzione sono le stesse previste per il personale assunto tramite selezione e sono indicate nel successivo art. 9.

3. Su contratti di ricerca, o dove si rendesse necessaria l'assunzione di unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per l'esecuzione di una specifica attività lavorativa, il Consiglio Direttivo ha facoltà dì deliberare l'assunzione.

Art. 9 - Modalità di assunzione

1. Il CINBO prima diprocedere alla stipula del contratto dilavoro individuale ai fini dell'assunzione di cui all'art. 3, inviterà l'interessato a presentare entro 30 gg. la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti ed indicata nella delibera del Consiglio Direttivo. Entro tale termine l'interessato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni dì incompatibilità previste dalla normativa vigente.

2. Scaduto inutilmente tale termine, e fatta salva la possibilità di una sua prorogaarichiestadell'interessatoneicasodicomprovatoimpedimento, il CINBO comunicherà di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto.

3. Il contratto individuale di lavoro, con i requisiti di cui all'art. 3 punto 2 del presente regolamento, è sottoscritto dal Presidente del Consorzio.

4. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata di 3 mesi per il livello X, IX, VIII e 6 mesi per il livello VII, VI, V, IV in relazione al personale diricerca e/o amministrativo segretariale. 

5. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia.

6. Per il personale di ricerca e/o amministrativo, decorso la metà del periodo di prova di cui al comma 4, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne di indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il caso di sospensione previsto nel comma 5. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta inoltre al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate non godute.

7. Nel caso di superamento favorevole del periodo di prova, l'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

Art. 10 - Orario di lavoro, straordinari, riposi settimanali e festivi, ferie, permessi, congedi, assenze per infermità, infortuni sul lavoro ed altre previsioni.

Al personale dipendente del CINBO si applicano, relativamente all'orario di lavoro ed alla sua articolazione, al lavoro straordinario, al riposo settimanale e festivo, alle ferie, ai permessi, ai congedi, alle assenze per infermità ed alle aspettative, le disposizioni contenute negli accordi di lavoro del personale degli Enti di ricerca e sperimentazione per il personale di ricerca e/o amministrativo.
 

Titolo III

Art. 11 - Personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato

1. Il CINBO può assumere personale con contratto a tempo determinato ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 (Legge Biagi) e successive modificazioni ed integrazioni nei seguenti casi:

a) sostituzione temporanea di personale in servizio a tempo indeterminato;

b) a seguito di finanziamenti ricevuti dal Ministero della Università e della Ricerca (MIUR), dal CNR, dalla Commissione delle Comunità Europee, da altre Amministrazioni statali e da Enti e Organizzazioni pubbliche e privateitaliane e straniere, finalizzati allo svolgimento di attività di ricerca scientifica presso le Unità di Ricerca e Laboratori. Su tali fondi è possibile attivare contratti a termine, della durata non superiore ai cinque anni, con personale amministrativo e/o segretariale, di ricerca e/o tecnico di comprovata idoneità nello svolgere tali attività, ai sensi dell’art. 4 della Legge sopra indicata.

c) in relazione al personale assunto a livello dirigenziale, sia per profilo amministrativo che di ricerca.

2. L’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato può avvenire mediante selezioni a livello locale o per chiamata nominativa con le stesse modalità di cui all’artt. 7 e 8 del presente Regolamento.

Art. 12 – Proroga di durata del contratto a tempo determinato

Per il personale adibito alle attività di ricerca e/o amministrativo, ai sensi dell’art. 2 della Legge 230 del 18.4.62 il contratto a tempo determinato attivato secondo i punti b) e c) dell’art. 11, può essere, con il consenso del lavoratore, eccezionalmente prorogato non più di una volta e per un periodo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingenti e imprevedibili, come l’eventuale prolungamento dell’attività di ricerca, e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato.

Art. 13 – Trattamento retributivo, orario di lavoro, ferie, ed altre previsioni

Al dipendente assunto con contratto a tempo determinato sarà corrisposto il trattamento economico corrispondente al personale assunto a tempo indeterminato in proporzione al periodo di lavoro prestato e al livello di inquadramento. Inoltre nel contratto individuale dovrà essere indicato l’orario di lavoro, il numero di giorni di ferie ed ogni altro trattamento eventualmente in atto nel CINBO per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.
 

Titolo V


Art. 14 Personale assunto con contratto a tempo parziale per l'espletamento delle attività di ricerca e/o amministrative.

A) Contratto di lavoro a tempo parziale per le attività di ricerca e/o amministrative.

1. Il CINBO può assumere personale a tempo parziale secondo la normativa vigente nel rispetto delle procedure ivi previste:

a) Mediante la trasformazione del rapporto di lavoro di personale già assunto a tempo pieno

b) Mediante selezione o chiamata nominativa.

2. L'assunzione tramite contratto a tempo parziale può essere sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

3. La durata dell'orario mensile delle prestazioni di lavoro viene stabilito caso per caso dal Consiglio Direttivo all'atto dell’assunzione.

4. L'articolazione dell'orario di servizio può avvenire in base alle esigenze di servizio del CINBO:

a) per ciascun giorno lavorativo nell'ambito dell'orario mensile (part-time orizzontale);

b) per alcuni giorni lavorativi del mese (part-time verticale);

c) per alcuni mesi nel corso dell'anno in relazione alle esigenze di servizio.

5. Il trattamento economico anche accessorio del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionato alla prestazione lavorativa svolta.

6. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno, I dipendenti a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.

7. Il personale con rapporto a tempo parziale è escluso dalla prestazione di lavoro straordinario nè può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelli previsti dalla Legge.

8. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale possono chiedere la trasformazione del rapporto, rispettivamente, a tempo parziale e a tempo pieno. La domanda deve essere presentata al Consiglio Direttivo del CINBO, che dovrà valutare le esigenze di servizio e decidere in merito.

9. Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è consentito, previa comunicazione al Presidente, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili e in conflitto o concorrenza con le attività del CINBO stesso.
 

Titolo VI


Art. 15 - Doveri del personale

II personale del CINBO deve svolgere con diligenza e con spirito di collaborazione le proprie mansioni, osservando le disposizioni specificamente previste in merito dal CCNL di riferimento, dal presente regolamento e da ogni altro regolamento interno al Consorzio.

Art. 16 - Sanzioni disciplinari

L'inosservanza da parte dei dipendenti dei doveri attinenti allo svolgimento della prestazione lavorativa ed alla correttezza del comportamento (cosi come individuati nel precedente art. 15) potrà dar luogo, nel pieno rispetto dell'art. 7 della Legge 20 Maggio 1970. n. 300, all'applicazione delle sanzioni disciplinari dettagliatamente individuate per ogni specifica mancanza nel CCNL di riferimento.

Art. 17 - Procedimenti disciplinari

1. Il Consorzio deve portare a conoscenza del personale, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna può essere applicata e dalle procedure di contestazione delle stesse.

2. Il procedimento disciplinare (tempi e modi di contestazione dell'addebito, di presentazione delle giustificazioni e di adozione del provvedimento) dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 7 della Legge 20 Maggio1970, n° 300 e ove più favorevoli, le norme in materia contenute nel CCNL dì riferimento.

Art 18 - Impugnazione delle sanzioni disciplinari e collegio di conciliazione ed arbitrato

1. Entro venti giorni dalla comunicazione del provvedimento disciplinare, il dipendente, ferma restando la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria e fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, sesto comma, della Legge 300/70, può promuovere, anche a mezzo dell'organizzazione sindacale alla quale sia iscritto o conferisce mandato, la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato che si pronunci sul provvedimento disciplinare, secondo le disposizioni di Legge e di contratto.

2. In tal caso il Collegio di conciliazione verrà costituito presso la sede del Consorzio è sarà composto da tre membri scelti dal Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Chieti.

3. II Collegio di conciliazione ed arbitrato decide con equo apprezzamento dei fatti e di ogni circostanza e può, oltre che confermare o annullare, ridurre la sanzione o sostituirla con altra di diversa specie a minor gravità.

4. Saranno in ogni caso applicate le disposizioni previste ai commi 6 e 7 dell'art7 della Legge 20 Maggio 1970, n° 300.

5. Il Collegio di conciliazione ed arbitrato provvedere anche in ordine alle spese dei procedimento.
 

Titolo VII


Art. 19 - Cause di risoluzione del rapporto di lavoro

1.La risoluzione del rapporto di lavoro avviene su delibera del Consiglio Direttivo:

a) per scioglimento del Consorzio;

b) nel caso in cui, a seguito di malattia o infortunio sul lavoro, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro nel rispetto della vigente normativa;

c) per licenziamento a seguito di violazioni compiute dal dipendente di gravità tali da compromettere il rapporto di fiducia con il Consorzio e da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;

d) per licenziamento a seguito di incapacità professionale o scarso rendimento;

e) per licenziamento per motivi disciplinari ai sensi del precedente art. 16;

f) limitatamente al contratti di lavoro a tempo determinato indicati nel punto b) dell'art. 11, è possibile la risoluzione del rapporto di lavoro nel caso in cui, per motivi non dipendenti dal Consorzio, non venga erogato o venga interrotto anticipatamente il finanziamento su cui è stato attivato il contratto stesso. In ogni caso il Consorzio è tenuto a corrispondere al dipendente l'intera retribuzione dovuta in relazione al periodo di effettiva attività lavorativa svolta.

g) per dimissioni volontarie accettate.

h) per collocamento a riposo, nel rispetto delta normativa vigente e di quanto previsto dal CCNL di riferimento.

i) per decesso.

2. il dipendente può in qualunque tempo rassegnare le dimissioni dal servizio.

3. L'istanza del dipendente deve essere presentata per iscritto al Presidente del Consorzio; non deve essere necessariamente motivata e non può contenere l'apposizione di una condizione.

4. Il provvedimento di cessazione del rapporto di lavoro è adottato dal Presidente del Consorzio in esecuzione della delibera suddetta.

Art. 20 - Obblighi delle parti

1. Nel caso di risoluzione ad iniziativa del Consorzio, quest'ultimo, è tenuto a specificarne, per iscritto contestualmente la motivazione;

2. II caso di risoluzione del rapporto di lavoro indicato nel punto d) dell'art. 19 trova applicazione nei casi di inattitudine acclaratae permanente a svolgere mansioni inerenti al profilo professionale ovvero di svogliatezza e/o negligenza nello svolgimento del lavoro. L'accertamento dell'incapacità professionale e/o dello scarso rendimento deve avvenire a seguito di una molteplicità di fatti che rivelino l'inettitudine del dipendente ad adempiere le mansioni inerenti il suo ufficio.

3. Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro, in tutti i casi in cui il presente regolamento prevede la risoluzione del rapporto dì lavoro è necessario un preavviso fissato come previsto dalla normativa vigente.

4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza del predetti termini di preavviso è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il Consorzio ha il diritto di trattenere suquanto dovuto aldipendenteun Importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.

Art. 21 - Assicurazioni sociali

II personale dipendente del CINBO verrà assicurato in conformità alte norme di Legge vigenti, nonché nel rispetto di quanto previsto in merito dal CCNL di riferimento.

Art. 22 - Trattamento di quiescenza e di previdenza

Al personale dipendente del CINBO compete il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 C.C., così come sostituito dall'art. 1 Legge 29 Maggio 1982, n° 297. Per quanto riguarda il trattamento pensionistico, al personale dipendente del CINBO, verranno applicate le norme di Legge vigenti in materia.
 
Art. 23 - Regolamentazione del contenzioso

Competente a conoscere delle controversie di lavoro tra il Consorzio ed il personale dipendente è l'Autorità Giudiziaria Ordinaria al sensi dell'art. 409 e seguenti C.P.C., così come modificati ed integrati dal Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n° 80.


Regolamento di Amministrazione
e Contabilità
 
Sezione I - Esercizio Finanziario e Bilancio di previsione
 
 
Art. 1 - Esercizio Finanziario
 
L'esercizio finanziario del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Bioncologia (CINBO) ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
La gestione finanziaria del CINBO si svolge in base al bilancio annuale di previsione.
  
Art.2 - Bilancio di previsione
 
Il bilancio di previsione è unico, formulato in termini di competenza e di cassa. L’unità elementare del bilancio è il capitolo.

Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica l’ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, l’ammontare degli stanziamenti definitivi delle entrate e delle uscite dell’esercizio in corso, l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle uscite che si prevede di impegnare nell’anno cui il bilancio si riferisce, nonché l’ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle uscite che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni afferenti alla gestione di competenza e a quella dei residui.

Nel bilancio di previsione è iscritto come prima posta dell'entrata e della spesa, rispettivamente, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce.
Tra le entrate da incassare è iscritto, inoltre, come prima posta del bilancio di cassa, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio di cui il bilancio si riferisce.

Il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell’esercizio precedente definiti al momento della redazione del documento previsionale.
Il bilancio di  previsione è accompagnato dalla relazione del Direttore del CINBO e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
Entro 15 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio, negli stessi termini previsti per il bilancio consuntivo, il bilancio di previsione viene trasmesso ai Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
  
Art.3 - Integralità ed universalità del bilancio
 
Tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte in bilancio per il loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese od entrate.
E' vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio.
  
Art.4 - Classificazione delle entrate e delle uscite
 
Le entrate sono ripartite in:
 
1.        titoli a seconda che il gettito derivi dalla gestione corrente (titolo 1^: entrate correnti), in conto capitale (titolo 2^: entrate in conto capitale) o dalle partite di giro (titolo 3^: entrate per partite di giro);
2.        categorie, secondo la specifica natura dei cespiti;
3.        capitoli secondo il rispettivo oggetto ai fini della gestione e della rendicontazione.
 
Le uscite sono ripartite in:
 
1.        titoli a seconda che l’uscita afferisca alla gestione corrente (titoli 1^: uscite correnti), in conto capitale (titolo 2^: uscite in conto capitale) o delle partite di giro (titolo 3^:uscite per partite di giro);
2.        categorie secondo la specifica natura economica;
3.        capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione, secondo l’oggetto ed il contenuto economico della spesa
 
In via esemplificativa la struttura del bilancio è determinata come segue:
 
 
ENTRATE
 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE    _____________________
 
I - Entrate correnti

I – Rendite patrimoniali

a.        interessi attivi
 
II - Finanziamenti
 
a.        quote ass.Università ad.
b.       contributi MIUR per funz.
c.        contributi altri enti puubl./priv.
 
II - Entrate in C/Capitale
 
III – Contributi Università e altri enti per la ricerca
 
a.        Asseg. MIUR acq. Attrezzature
b.       Asseg. MIUR per ricerca
c.        Altre entrate
 
III - Partite di giro
           
IV – Entrate aventi natura di partite di giro
 
a.        Ritenute erariali e varie
b.       Rimborsi anticipazioni
c.        Partite di giro diverse
 
 
TOTALE ENTRATE                      _____________________
 
 
 
USCITE

 
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE         ______________
 
I - Spese correnti

I - Spese per funzionamento organi amministrativi
 
a.       Spese funz. Organi amm.tivi
b.       Rimborsi spese
c.       Compensi revisori
 
II - Spese per attività istituzionali: formazione e ricerca
 
a.       Stipendi al personale
b.       Spese convegni
c.        Spese per convegni e congressi
d.       Spese scuola formazione
 
III - Spese per acquisto beni di consumo e servizi
 
a.       Acquisto libri riviste e giornali
b.       Manutenzione attrezzature
c.       Spese postali
d.       Spese telefoniche
e.       Acquisto cancelleria e stampati
f.        Spese consulenza legale e prestazione servizi
g.       Acquisto materiale per ricerca
     
IV – Oneri Finanziari
 
a.       Interessi passivi
 
V - Oneri Tributari
 
a.       Imposte e tasse 
              
VI - Spese Generali
          
a.       Fondo di riserva
 
 
II - Spese in C/Capitale
 
VII – Acquisizioni immobilizzazioni tecniche
 
a.       Acquisto Impianti e attrezzature
b.       Acquisto mobili e macchine ufficio
 
VIII – Spese per la ricerca CINBO
 
a.       Spese per progetti di ricerca
 
 
III - Partite di giro
 
IX - Spese aventi natura di partite di giro
 
a.        Versamenti ritenute erariali e varie
b.       Anticipazioni
c.        Partite di giro diverse           
 
TOTALE USCITE       ___________________                                
 
In ogni caso gli schemi di bilancio sono predisposti sulla base degli schemi di cui agli allegati 3-5-7-10-11 e 13 del DPR 27/02/2003 n. 97 allegati al presente regolamento sotto le lettere: a), b), c), d), e)
 
 
Art. 5 - Fondo di riserva
 
Nel bilancio di previsione sia di competenza sia di cassa è iscritto in apposito capitolo un fondo di riserva per le spese impreviste e/o per le maggiori spese che potrebbero verificarsi nel corso dell’esercizio.
L'ammontare complessivo di tale fondo non potrà superare il 5% del totale delle spese correnti previste.
Su tale capitolo non possono essere presi impegni o emessi mandati di pagamento.
 
Art. 6 - Assestamento, variazioni e storni di bilancio
 
Le variazioni di bilancio, comprese quelle per l'utilizzo del fondo di riserva, sono deliberate dalla Giunta, approvate dal Consiglio e devono essere esaminate dal Collegio dei Revisori per il prescritto parere.
Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.
La giunta delibera, e il Consiglio approva, l’assestamento di bilancio dopo l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente a quello in corso. Con l’assestamento si provvede:
 
a)       all’aggiornamento dell’eventuale avanzo o disavanzo di amministrazione dell’esercizio precedente a quello in corso
b)       all’adeguamento delle previsioni di entrata e di spesa in relazione alla entità dell’avanzo o del disavanzo di amministrazione accertato rispetto a quello iscritto.
 
Durante l’ultimo mese dell’esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio, salvo eventuali casi eccezionali da motivare.
 
 
Sezione II - La gestione delle entrate
 
Art. 7 - Accertamento delle entrate
 
L'entrata è accertata quando il CINBO appura la ragione del suo credito, il relativo ammontare, la persona debitrice.
L'accertamento delle entrate da luogo ad annotazione nelle apposite scritture con imputazione ai rispettivi capitoli di bilancio.
Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono i residui attivi, i quali sono compresi fra le attività della situazione patrimoniale.
 
Art.8 - Riscossione delle entrate
 
Le entrate sono riscosse dall'Istituto di credito che gestisce il servizio di Tesoreria mediante riversali di incasso.
Le eventuali somme pervenute direttamente al CINBO sono versate all'Istituto tesoriere entro il terzo giorno dal loro arrivo previa emissione di reversali d'incasso.
E' vietato disporre pagamenti di spese con i fondi pervenuti direttamente al CINBO.
 
Art.9 - Emissione delle reversali d'incasso
 
Le reversali d'incasso, numerate progressivamente, devono essere vistate dal responsabile dell'attività amministrative-contabile, del CINBO, e firmate dal Direttore o da un suo delegato.
Nelle reversali devono essere indicati l'esercizio al quale si riferiscono, il capitolo ed eventualmente l'articolo al quale è imputata l'entrata, il nome del debitore, la causale della riscossione, l'importo in cifre e in lettere della somma da riscuotere e la data dell'emissione.
Le reversali che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso, sono tenute distinte da quelle relative ai residui.
Le reversali d'incasso non riscosse entro il termine dell'esercizio vengono restituite dal tesoriere al CINBO per la riscossione in conto residui.
 
 
Sezione III - La gestione delle spese
 

Art. 10 - Assunzione degli impegni di spese  
 
Le spese sono deliberate dal Consiglio del CINBO  o dalla Giunta, se a ciò Delegata.
Le spese sono impegnate quando, sulla base dell’avvenuto stanziamento nel bilancio di previsione, è giuridicamente perfezionata l’obbligazione, determinati la ragione, la somma da pagare e il soggetto creditore.
Le deliberazioni con le quali il Consiglio delega al Direttore o al Vice-Direttore l'assunzione degli impegni e all'effettuazione delle spese relative a singoli capitoli di bilancio, devono indicare i limiti, i criteri e le modalità entro i quali la delega può essere esercitata.
Gli impegni di spesa non possono, in nessun caso, superare i limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio. Gli Impegni devono riferirsi all'esercizio in corso, ad eccezione di quelli relativi a:
 
1.        spese in conto capitale ripartite in più esercizi, per le quali l'impegno può estendersi a più anni, anche se i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio;

2.        spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo;

3.         spese per affìtti ed altre continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi, quando ciò rientri nelle consuetudini o quando il CINBO ne riconosca la necessità o la convenienza.
 
Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico del predetto esercizio. La differenza fra le somme stanziate e le somme impegnate costituisce economia di bilancio.
 
Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio, costituiscono residui passivi, i quali sono compresi fra le passività della situazione patrimoniale.
Non è ammessa, in nessun caso, l'iscrizione nel conto residui di somme non impegnate nella competenza.
 
Art. 11 - Registrazione degli impegni di spesa
 
Tutti gli atti che comportino oneri a carico del bilancio devono essere annotati nelle apposite scritture, di cui al successivo art.35, previa verifica della regolarità della documentazione, dell'esatta imputazione della spesa al capitolo di pertinenza nonché dell'esistenza dei fondi disponibili.
 
Art. 12 - Liquidazione della spesa
 
La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con cui, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei limiti dell’ammontare dell’impegno definitivo assunto.
La liquidazione compete al responsabile dell’attività amministrativo-contabile del CINBO, previo accertamento dell’esistenza dell’impegno, ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

Art. 13 - Ordinazione di spesa
 
Il pagamento delle spese, liquidate ai sensi del precedente art. 12, è ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento, numerati  progressivamente, tratti sull'Istituto di credito incaricato del Servizio di Tesoreria.
I mandati di pagamento devono contenere l'Indicazione dell'esercizio finanziario, il capitolo e l'eventuale articolo ai quali è imputata la spesa, eventualmente l'importo totale dei mandati emessi sul capitolo con l'indicazione della residua disponibilità, l'importo in cifre e in lettere della somma da pagare, la causale della spesa, il nome del creditore, le modalità di pagamento e la data di emissione.
I mandati di pagamento sono firmati dal Direttore del CINBO o da un suo delegato.
I mandati di pagamento che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui.
 
Art. 14 - Documentazione dei mandati di pagamento
 
Ogni mandato di pagamento deve essere corredato, a seconda dei casi, da documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai buoni di carico nei registri di inventario o di magazzino, dalla copia degli atti d'impegno, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa.
La documentazione della spesa è allegata al mandato successivamente alla sua estinzione ed è conservata agli atti per non meno di cinque armi.
 
Art.15 - Modalità particolari di estinzione dei mandati di pagamento
 
Il CINBO può disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti mediante- accreditamento in c/c postale a favore del creditore, nonché, vaglia postale con spese a carico del richiedente in tal caso deve essere allegata al titolo la ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale. Può disporsi altresì la commutazione in assegno circolare, non trasferibile, all'ordine del creditore o anche l'accreditamento in c/c bancario.
Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro del tesoriere.
 
Art. 16 - Mandati di pagamento non pagati alla fine dell'esercizio finanziario
 
I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio finanziario sono restituiti al CINBO, dall'Istituto incaricato del Servizio di Tesoreria, per il trasferimento dal conto della competenza a quello dei residui.
 
 
Sezione IV - Servizio di Tesoreria o di Cassa
 

Art. 17 - Affidamento del servizio
 
Il Servizio di cassa è affidato, in base ad apposita convenzione deliberata dal Consiglio, ad un unico Istituto di Credito di cui all'art. 13 del decreto legislativo 01/09/1993 n. 385 e successive modificazioni e integrazioni.
Il Servizio è aggiudicato previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica.
 
Art. 18 - Servizio di cassa interno
 
L'istituzione del servizio di cassa interno è deliberato dal Consiglio, il quale, nell'ambito della stessa delibera, conferisce l'incarico di cassiere, su proposta del Direttore. Tale delibera stabilisce anche i limiti e i contenuti dell'incarico, la durata non può essere superiore a tre anni ed è rinnovabile.
 
 
Sezione V - Conto consuntivo
 

Art. 19 - Approvazione del conto consuntivo
 
Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale, dal conto economico.
Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa.
Lo schema del conto consuntivo è predisposto dalla Giunta ed approvato dal Consiglio entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce. E' accompagnato dalla relazione del Direttore del CINBO e dalla relazione del Collegio dei Revisori, a cui detto schema deve essere trasmesso almeno 15 giorni prima della riunione del Consiglio.
Entro 15 giorni dalla data di approvazione è trasmesso ai Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
 
Art. 20 - Rendiconto finanziario
 
Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per le entrate e spese, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.
 
Il rendiconto finanziario deve evidenziare:
 
a.        le previsioni definitive dell’anno cui il rendiconto si riferisce;

b.       le entrate di competenza dell’anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;

c.        le differenze in più o in meno tra le previsioni di entrata e le somme accertate;

d.        le uscite di competenza dell’anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;

e.       le differenze in più o in meno tra le previsioni di uscita e le somme impegnate;

f.         la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;

g.        le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui;

h.       il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all’esercizio successivo.
 
Art. 21 - Situazione patrimoniale
 
La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio.
Evidenzia, inoltre, le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive, nonché l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto del risultato economico o per altre cause.
 
Art. 22 - Conto economico
 
Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica. Esso comprende:
 
1.        gli accertamenti e gli impegni delle partite correnti del conto di bilancio, rettificati al fine di far partecipare al risultato di gestione solo quei componenti di reddito economicamente competenti all’esercizio (costi consumati e ricavi esauriti);

2.        quella parte di costi e ricavi di competenza dell’esercizio la cui manifestazione finanziaria, in termini di impegno e accertamento, si verificherà nel(i) prossimo(i) esercizio(i) (ratei);

3.        quella parte di costi e di ricavi ad utilità differita (risconti); le sopravvenienze e le insussistenze; tutti gli altri elementi economici non rilevanti nel conto del bilancio che hanno inciso sulla sostanza patrimoniale modificandola.
 
Costituiscono componenti positivi del conto economico: i trasferimenti correnti; i contributi e i proventi derivanti dalla cessione dei servizi offerti a domanda specifica; i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio; i proventi finanziari; le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni.
Costituiscono componenti negativo del conto economico: i costi per acquisto di materie prime e di beni di consumo; i costi per acquisizione di servizi; il valore del godimento dei beni di terzi; le spese per il personale; i trasferimenti a terzi; gli interessi passivi e gli oneri finanziari; le imposte e le tasse; la svalutazione dei crediti e altri fondi; gli ammortamenti; le sopravvenienze passive, le minusvalenze da alienazioni e le insussistenze dell’attivo.
 
Art.23 - Situazione amministrativa
 
La situazione amministrativa evidenzia:
 
1.        La consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti fatti nell'anno distintamente fra competenza e residui, nonché il saldo alla chiusura dell'esercizio;

2.        Il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio;

3.        L'avanzo o il disavanzo di amministrazione.
 
Art. 24 - Trasferimento dei residui
 
I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferite ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla competenza del medesimo.
Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia stato eliminato nel nuovo bilancio, le somme residue confluiranno ad un capitolo di bilancio esistente o, in caso di necessità, verrà istituito un nuovo capitolo di bilancio, con delibera del Consiglio, da assoggettare alle stesse procedure per la formazione e per le variazioni di bilancio.
 
 Art. 25 - Riaccertamento dei residui
 
Annualmente il CINBO è tenuto a compilare la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza per capitolo.
Detta situazione dovrà indicare la consistenza al primo di gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
I residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati compiuti tutti gli atti per ottenere la riscossione.
Le variazioni dei residui attivi e passivi devono formare oggetto di apposite deliberazioni del Consiglio sentito il Collegio dei Revisori dei Conti che in proposito manifesta il proprio parere.
La situazione di cui al primo comma e la deliberazione di cui al quarto comma del presente articolo sono allegate al conto consuntivo.
 
 
Sezione VI - Gestione patrimoniale
 

Art. 26 - Classificazioni dei beni
 
I beni del CINBO si distinguono in beni inventariabili e materiali di consumo.
I beni inventariabili del CINBO si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del Codice Civile. Essi sono descritti in separati inventari in conformità delle norme contenute nei successivi articoli.
 
I beni mobili sono classificati in categorie, come di seguito indicato:
 
1.        mobili, arredi, macchine d’ufficio;
2.        materiale bibliografico
3.        strumenti tecnici, attrezzature per la didattica;
4.        titoli e valori pubblici e privati;
5.        automezzi e altri mezzi di trasporto;
6.        altri beni mobili.
 
Art. 27 - Inventario dei beni mobili
 
L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:
1.        La denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;

2.        II luogo in cui si trovano;
3.        La quantità o il numero;
4.        II numero di inventario assegnato a ciascuna unità;
5.        La classificazione "nuovo", "usato", "fuori uso";
6.        II valore.
 
I mobili e le macchine sono iscritti: al prezzo di fattura, per i beni acquistati e per quelli acquisiti al termine di eventuali operazioni di locazione finanziaria o di noleggio con riscatto; prezzo di stima o di mercato per quelli posseduti sulla base di altro idoneo titolo giuridico ovvero ricevuti in dono. Ogni bene mobile inventariato viene identificato con l’apposizione di un etichetta o del numero progressivo di iscrizione in inventario. La contabilità del materiale di facile consumo o di modico valore viene tenuta per quantità e per specie a mezzo di idonee scritture. Le aliquote di deperimento stabilite dal Consiglio di Amministrazione, trovano annualmente evidenziazione nell'apposito fondo del passivo della situazione patrimoniale.
 
 Art. 28 - Consegnatario dei beni mobili
 
I beni mobili sono affidati al consegnatario con apposito verbale.
L’incarico di consegnatario dei beni mobili può essere rinnovato, consecutivamente, una sola volta alla stessa persona. Nell’affidamento dell’incarico è necessario indicare la figura del sostituto nei casi di impedimento o di assenza del consegnatario.
La consegna dei beni avviene previa materiale ricognizione dei beni stessi
Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili, alla loro rivalutazione, nonché al rinnovo degli inventari.
L’operazione di ricognizione materiale dei beni, preordinata alla procedura di rinnovo inventariale, è svolta da una Commissione all’uopo nominata, di cui può far parte, eventualmente, anche il consegnatario.
 
Art. 29 - Carico e scarico dei beni mobili
 
I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni carico firmati dal Direttore e dal consegnatario.
La cancellazione degli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta con provvedimento del Consiglio sulla base di motivata proposta del Direttore del CINBO.
Il Provvedimento di cui al comma 2, indica l’eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili ed è portato a conoscenza del consegnatario ai fini della relazione del buono di scarico.
 
Art. 29 bis - Gestione dei beni immobili
 
1.        Alla gestione di beni immobili provvede l’apposito ufficio indicato con provvedimento del Direttore.
 
2.        L’inventario dei beni immobili deve contenere le seguenti indicazioni:
 
a.        la denominazione, l’ubicazione, l’uso cui sono destinati e gli uffici cui sono affidati;

b.        il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;

c.        le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;

d.        il valore iniziale e le successive variazioni;

e.        gli eventuali redditi.
 
Art. 29 ter - Gestione degli automezzi
 
1.        Il consegnatario controlla il corretto uso degli automezzi e altri mezzi di trasporto accertando che:
 
a.        la loro utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal Direttore o da persona appositamente incaricata di disporre il servizio;
b.        il rifornimento dei carburanti, la sostituzione dei lubrificanti ed i percorsi effettuati siano annotati in apposito libretto di macchina.

2.        Il consegnatario provvede, al massimo semestralmente, a redigere un prospetto sintetico relativo al consumo dei carburanti e dei lubrificanti, alla manutenzione ordinaria e alle piccole riparazioni e lo trasmette all’ufficio competente.
 
Art. 30 - Chiusura annuale degli inventari
  
Gli inventari sono chiusi al termine di ogni anno finanziario.
 
 
Sezione VII - Contratti
 
Art. 31 - Norme generali
 
Ai lavori, alle forniture, agli acquisti, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere si provvede con contratti secondo le procedure previste del presente regolamento e con ricorso alla procedura di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti.
 
Art. 32 - Deliberazione a contrattare
 
La deliberazione di addivenire alla stipulazione del contratto, la determinazione delle modalità essenziali e l'approvazione del progetto del contratto stesso sono di competenza del Consiglio.
Entro determinati limiti di valore o per determinate materie, la deliberazione di addivenire alla stipulazione del contratto può essere delegata dal Consiglio ad altro organo del CINBO.
 
Art. 33 - Spese in economia
 
Possono essere effettuate in economia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le seguenti spese:
 
a)       provviste di generi di cancelleria, stampati, registri, materiale per disegno e per fotografie, nonché stampa di tabulati circolari e simili;
 
b)        spese postali, telegrafiche e telefoniche;
 
c)       abbonamenti a riviste, periodici e simili, acquisti di libri e pubblicazioni periodiche, nonché relative spese di ordinaria rilegatura;
 
d)       organizzazione di conferenze, convegni, seminari, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, nazionali ed internazionali, affitto locali occorrenti, stampa di inviti e degli atti ed altre spese connesse alle suddette manifestazioni;
 
e)        lavori di stampa, tipografia, litografìa;
 
f)        lavori di traduzione, da affidare ad imprese commerciali o privati;
 
g)        divulgazione di bandi di concorso a mezzo stampa o di altre fonti di informazione ove ritenuto necessario;
 
h)        acquisto, manutenzione e riparazione di strumenti scientifici, didattici e di sperimentazione, mobili, arredi, attrezzature e macchine d'ufficio;
 
i)        trasporti, spedizione e facchinaggi;                                         
 
j)        operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni;
 
k)        manutenzioni e riparazioni di locali e dei relativi impianti;
 
l)        urgenti opere di pulizia, disinfestazione e derattizzazione di locali;
 
m)      piccoli impianti e spese di illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua e telefono;
 
n)       acquisto, manutenzione, riparazione, assicurazione e noleggio degli autoveicoli ed altri mezzi di trasporto, nonché acquisto di carburante, lubrificante, di pezzi di ricambio ed accessori;
 
o)        spese di rappresentanza in conformità ad apposito Regolamento deliberato dal Consiglio;
 
p)        altri lavori, servizi e provviste occorrenti ai bisogni periodici e giornalieri, non preveduti nei precedenti punti e che per loro natura non possono essere eseguiti o utilmente e convenientemente realizzati con le procedure contrattuali previste dai precedenti articoli, previa autorizzazione del Consiglio.
 
Le spese di cui al presente articolo sono disposte dal Direttore o da suo delegato nel limite di somma previsto per ciascuna spesa, che non potrà eccedere € 26.000,00.
 
 
Sezione VIII - Disposizioni generali
 
Art. 34 - Scritture finanziarie e patrimoniali
 
Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza, sia per i residui, separatamente, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere o da pagare.

Le scritture patrimoniali, devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
 
Art. 35 - Sistema di scriture
 
Il CINBO cura la tenuta delle seguenti scritture:
 
1.        partitario degli accertamenti, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo di entrata;
2.        partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo;
3.        partitario dei residui contenente, per capitolo ed esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all’inizio dell’esercizio, le somme riscosse o pagate, le variazioni positive o negative, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
4.        giornale cronologico degli ordinativi di incasso e dei mandati.
 
Art. 36 - Esercizio di firma
 
La firma sugli atti previsti dal presente Regolamento viene esercitata, in caso di assenza o impedimento dei titolari, da persona a ciò delegata dai titolari del potere di firma.
 
Art. 37 - Rinvio alle norme di contabilità generale dello Stato
 
Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento sono applicabili le norme di cui al D. P. R. 27 febbraio 2003, n. 97 – regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e quelle del Codice civile, per quanto applicabili.
 
 
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