CINBO - Regolamento del Personale

Art. 3 - Il contratto individuale di lavoro

  • Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da un contratto individuale predisposto secondo le norme del presente regolamento, le disposizioni di Legge e le normative comunitarie
  • Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, devono essere indicati:
    • tipologia del rapporto di lavoro;
    • data di inizio del rapporto di lavoro;
    • livello e profilo di assunzione, corrispondenti mansioni e livello retribuitivo iniziale;
    • durata del periodo di prova;
    • sede e articolazione dell’orario di lavoro;
    • termine finale nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato;
    • dati relativi al progetto.
  • Al momento dell'attivazione del contratto individuale di lavoro il dipendente è informato sulle linee di impostazione generale dell'Ente ed è tenuto a non svolgere attività in conflitto con quelle del CINBO.
  • In materia di incompatibilità e di cumulo degli impieghi si osservano le disposizioni vigenti in materia e quelle specificate al momento della stipulazione del contratto da parte del Consiglio Direttivo.
  • Il personale dipendente è tenuto a mantenere il segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del suo lavoro.
  • In materia di responsabilità dei dipendenti, per danni arrecati al CINBO o a terzi si applicano le disposizioni di Legge vigenti.
  • Il CINBO potrà provvedere, in aggiunta a quanto previsto per Legge, nel momento dell'assunzione di ciascun dipendente ad attivare idonea polizza assicurativa per infortuni professionali ed extra professionali valida per tutti i locali, i laboratori, i mezzi utilizzati dal Consorzio.